IMU - Imposta Municipale Unica


IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Gli atti amministrativi e norme a cui fare riferimento per l'acconto anno 2024

 

-  Delibera del C.C. n. 16 del 25 maggio 2020 per le aliquote IMU.

-  Delibera G.C. n.149 del 30 novembre 2022 valori minimi aree fabbricabili.

-  Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 20   del 25 giugno 2020.

-  Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i, art. 1, cc. da 739 a 783.

-  Decreto legge n.104/2020, L.c. 126/2020, art. 78 bis (interpretazione autentica coadiuvanti agricoli, soci delle società di persone esercenti attività agricole, pensionati coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti Inps).

- Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, co. 48 (Residenti estero).

- Decreto legge n. 73/2022, L.c. n. 122/2022, art. 7, co.1 (modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato).

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 (Abitazione Principale).

- Legge n. 197/2022, art.1, c. 81 (Modifica alla L. 160/2019, art. 1, c. 759, lett. g-bis, immobili occupati abusivamente)


- Legge n. 213/2023, art. 1 c. 71 (Modifica alla L. 160/2019, art. 1, c. 759, lettera g), interpretazione autentica Enti no Profit).
 

DICHIARAZIONE IMU /o DENUNCIA DI VARIAZIONE IMU

- D.M. 24 aprile 2024 (approvazione del nuovo modello di dichiarazione e delle istruzioni relative).
Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
 

Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto od iscrivibile nel Catasto Edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa.

 
 

Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, non costituiscono presupposto dell’imposta i seguenti immobili:
 
•   Art. 1, comma 740 - Le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;

•   Art. 1, comma 741, lettera c) - Le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, seguenti:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
(Art. 3 comma 3 del Regolamento Comunale vigente).

•    Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, Art. 1, comma 758 - sono esenti i terreni agricoli:

a)    posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b)    ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c)    a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d)    ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
•    Ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 705, sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all’esercizio dell’attività dell’impresa agricola dei titolari;
•    Ai sensi del Decreto Legge 104/2020, l.c. 126/2020, articolo 78 bis, commi 1, (Interpretazione autentica)
Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'art. 1 comma 705, della Legge 30 dicembre, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 212/2000, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018.

-i terreni agricoli posseduti e condotti dai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, poiché nelle agevolazioni tributarie riconosciute ed applicate, stabiliti dalla normativa vigente, sono anche comprese quelle relative all’IMU. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
-i terreni agricoli posseduti e condotti dai pensionati coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali che, continuando a svolgere l’attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione INPS agricola.

Ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 759 - sono altresì esenti tutte le fattispecie dalla lettera a) alla lettera g) elencate nel comma citato, così come disciplinato nel regolamento comuncale IMU vigente.




Dal 1/1/2023 è stata aggiunta dall'art. 1, co. 81 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) la lettera:
g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all' autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

 
- Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 747, la base imponibile è ridotta del 50%:
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
c) Per l’unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato GRATUITO dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
 

• Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
(P.S. Ai sensi della Legge 234/2021, art. 1, c. 743, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria, prevista dal presente comma, era ridotta al 37,5 per cento).

- Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 760, l'imposta è ridotta al 75%:
• Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, tenendo conto dei criteri generali previsti dal D.M. 16 gennaio 2017 concernenti la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei relativi contratti. Nell’art. 1, comma 8, del citato decreto, è previsto che le parti contrattuali possano essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; se le parti decidono di non farsi assistere è previsto comunque il rilascio di un’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo della rispondenza del contenuto del contratto.




Decreto Legge n. 73/2022, Legge n. 122/2022, art. 7 comma 1 (in vigore dal 20/08/2022)- Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato.
L'attestazione di cui all'art. 1, comma 8, del Decreto del Ministro delle Infratrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, recante "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3, della Legge n. 431/1998, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

INSERIRE IMMAGINE

      

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.


Il pagamento potrà essere effettuato sia con F24 sia con bollettino postale appositamente predisposto.

ALIQUOTE IMU APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 25 MAGGIO 2020

 
- 0,4 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze.
 
- 1,02 per cento per tutti gli altri immobili, per i terreni agricoli e per le aree edificabili.
 
- 0,00 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/1993.


Esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Beni merce, cosi' come definiti dalla Legge n. 160/2019, comma 751).

Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata interamente al Comune.

Per gli immobili appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata:

- per la quota calcolata con l’aliquota base dello 0,76 per cento, allo Stato

- per la quota calcolata sulla maggiorazione dell’aliquota di base, al Comune.

E’ possibile effettuare i versamenti sia con F24 sia con bollettino postale appositamente predisposto.

abitazione principale      - 3912 per il comune 
terreni agricoli                  - 3914 per il comune  
aree fabbricabili               - 3916 per il comune  
altri fabbricati                   - 3918 per il comune
fabbricati rurali                - 3913 per il comune
fabbricati beni merce     - 3939 per il comune
 

fabbricati di cat. “D”       - 3925 per lo stato    
fabbricati di cat. “D”       - 3930 per il comune 



https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/modulistica/120620229747_CITTA_DI_VIGONE.pdf

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759 lettera g- L. 160/2019 (enti non commerciali), devono presentare la dichiarazione o in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
 
 

 

I contribuenti devono utilizzare il modello di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

 

DICHIARAZIONE IMU /o DENUNCIA DI VARIAZIONE IMU ENC
-    D.M. 24 APRILE 2024 (approvazione del nuovo modello di dichiarazione e delle istruzioni relative).
Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Nel modello dichiarativo devono essere sempre riportati tutti gli immobili posseduti dai soggetti d’imposta, non solo quelli in cui viene svolta una delle attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire in modalità telematica e ripresentata ogni anno poiché, come ribadito nelle istruzioni, “la determinazione dell’IMU, che deve essere esposta in dichiarazione, si basa su parametri che variano verosimilmente di anno in anno e che incidono naturalmente sulla determinazione dell’imposta stessa”
Dalla norma emerge che condizione necessaria per ottenere il beneficio fiscale è l’obbligo dichiarativo.

 

   

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta annua dovuta al Comune in due rate, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno.
 
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
 
La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l’anno d’imposta di riferimento e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.