TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 Giugno 2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2022

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Dichiarazione

I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione di più occupanti in un’unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo.
 
La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata dichiarata al Comune entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla cessazione.
 
L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l’obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l’obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
 
La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree redatta su modello messo a disposizione del Comune, va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni ed ha effetto anche per gli anni successivi.
 

 
DICHIARAZIONE ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA
 
DICHIARAZIONE ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/12192022114730_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
DICHIARAZIONE NON PREDISPOSIZIONE ALL'USO DEI LOCALI https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121153_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RICHIESTA DI RIDUZIONE PER DISTANZA DI CASSONETTO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121221_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RICHIESTA CONSEGNA COMPOSTER PER PRATICA AUTOCOMPOSTGGIO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121314_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMPOSTATORI https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121330_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RICHIESTA DUPLICATO TESSERA PER SMARRIMENTO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121752_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RICHIESTA DUPLICATO TESSERA https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121920_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RICHIESTA TESSERA PER ACCESSO ECOISOLE UTENZE NON DOMESTICHE https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020121959_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
ISTANZA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/01052023182341_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
MODULO RICHIESTA RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/06222020123256_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
MODULO RICHIESTA RITIRO SFALCI E POTATURE A DOMICILIO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/072120208404_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
UND - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO D.LGS 116/2020 https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/01092023114540_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/05122022172121_CITTA_DI_VIGONE.pdf
 
RECLAMO https://www.comune.vigone.to.it/cgi-bin/cmsdocumenti/0103202313141_CITTA_DI_VIGONE.pdf

     

Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli uffici postali, bancari e anche on-line con gli appositi modelli F24 precompilati già inviati oppure potra essere richiesto all'Ufficio Tributi modello di pagamento pagoPA.
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