Ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 759 - sono altresì esenti tutte le fattispecie dalla lettera a) alla lettera g) elencate nel comma citato, così come disciplinato nel regolamento comuncale IMU vigente.
Dal 1/1/2024 in riferimento alla lettera g) dell’art. 1, c. 759, della legge n. 160/2019 è stata emanata una norma di interpretazione autentica ( art. 1, c. 71 della legge n. 213/2023-legge di bilancio 2023) che dispone :
al comma 1- L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che:
a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali;
b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.